Con la sentenza n°21565, 13/10/2014, la Cassazione Civile ha stabilito che il cessionario di una azienda diviene titolare degli obblighi – che gravavano sul cedente – in favore del lavoratore (a norma dell’art.2112, comma 1,c.c.) e quindi risponde di tutte le obbligazioni che non siano stati estinte per prescrizione.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati