Con la sentenza n°21565, 13/10/2014, la Cassazione Civile ha stabilito che il cessionario di una azienda diviene titolare degli obblighi – che gravavano sul cedente – in favore del lavoratore (a norma dell’art.2112, comma 1,c.c.) e quindi risponde di tutte le obbligazioni che non siano stati estinte per prescrizione.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,