La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32631/2022, ha ribadito un orientamento consolidato affermando che l’intermediario finanziario non può dimostrare di avere validamente effettuato la valutazione di adeguatezza di un investimento in assenza di una profilatura del cliente desunta dalle informazioni che esso è tenuto ad acquisire dallo stesso, salva l’ipotesi in cui il cliente stesso abbia, per iscritto, rifiutato di fornire i dati richiesti.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per