La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32631/2022, ha ribadito un orientamento consolidato affermando che l’intermediario finanziario non può dimostrare di avere validamente effettuato la valutazione di adeguatezza di un investimento in assenza di una profilatura del cliente desunta dalle informazioni che esso è tenuto ad acquisire dallo stesso, salva l’ipotesi in cui il cliente stesso abbia, per iscritto, rifiutato di fornire i dati richiesti.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati