La Corte di Cassazione civile, sez. uniite, con sentenza 18 settembre 2020 n. 19596, ha stabilito che nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice disponga la mediazione, è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e per coltivarlo diligentemente; in difetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché fondato su un’azione divenuta improcedibile, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG