Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di avviare la mediazione incombe sul creditore opposto

La Corte di Cassazione civile, sez. uniite, con sentenza 18 settembre 2020 n. 19596, ha stabilito che nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice disponga la mediazione, è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e per coltivarlo diligentemente; in difetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché fondato su un’azione divenuta improcedibile, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.

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