La Corte di Cassazione civile, sez. uniite, con sentenza 18 settembre 2020 n. 19596, ha stabilito che nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice disponga la mediazione, è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e per coltivarlo diligentemente; in difetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché fondato su un’azione divenuta improcedibile, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.

Truffa “Money Mule” e tutela cautelare: quando l’art. 700 c.p.c. non basta
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Bergamo, nel decidere su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un soggetto vittima della nuova truffa chiamata, in


