La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 12 aprile 2021 n. 9593, ha stabilito che l’art. 99 richiamato, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti» non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, come avvenuto nel caso di specie, i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG