Secondo la sentenza n°26691 del 18/12/2014 della Cassazione Civile, quei pagamenti effettuati in esecuzioni di contratti in corso dall’imprenditore, con procedura di concordato preventivo, sottengono alla regola dell’inefficacia, salvo siano stati autorizzati, ai sensi dell’art.167 legge fallimentari, dal giudice delegato.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,