La Cassazione Civile, con sentenza n°4230 del 03/03/2015, ha chiarito che il mutuatario, al momento della risoluzione del contratto di mutuo, è obbligato al pagamento integrale delle rate scadute e alla restituzione totale e immediata della quota capitale che ancora deve alla banca, ma non deve gli interessi della semestralità a scadere.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per