La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con sentenza n. 11030/20 depositata il 1° aprile, ha stabilito che la condotta dell’avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell’estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite, tacendo l’entità sproporzionata dell’importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali, integra il reato di truffa.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati