La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con sentenza n. 11030/20 depositata il 1° aprile, ha stabilito che la condotta dell’avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell’estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite, tacendo l’entità sproporzionata dell’importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali, integra il reato di truffa.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


