La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 20 dicembre 2021 n. 40758, ha stabilito che a notificazione non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario impone una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico. Pertanto se l’avvocato notificatore non rinnova tempestivamente la notifica presso il domicilio fisico dopo la notifica via PEC non perfezionatasi, l’impugnazione è inammissibile.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva