La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 20 dicembre 2021 n. 40758, ha stabilito che a notificazione non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario impone una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico. Pertanto se l’avvocato notificatore non rinnova tempestivamente la notifica presso il domicilio fisico dopo la notifica via PEC non perfezionatasi, l’impugnazione è inammissibile.

L’applicazione d’ufficio dei tassi medi: il ruolo integrativo dei decreti ministeriali nella legge sull’usura
Con ordinanza n°31422, depositata il 2.12.2025, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di


