La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-2, con ordinanza del 10 marzo 2022 n. 7835, ha stabilito che deve escludersi che l’atto interruttivo debba necessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento o l’intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall’individuazione del debitore.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati