La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’8 settembre 2022, ha confermato la condanna di una banca al risarcimento del danno a favore di un proprio correntista vittima di phishing, non avendo la prima fornito prova di aver adottato sistemi di sicurezza aggiuntivi, quali il servizio di “sms-alert”, tali da consentire l’immediato controllo da parte del cliente della propria operatività sul conto e quindi la revoca dell’operazione, disposta per errore o in modo fraudolento.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,