La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 25/06/2014, ha confermato che nell’eventualità venga a mancare la pluralità dei soci in una società di persone, questa deve essere ricostituita entro 6 mesi.
Laddove la pluralità dei soci non venisse ricostituita entro 6 mesi e, medio tempore, sopravvenisse il decesso dell’unico socio rimasto, ove questi non avesse già provveduto a liquidare la società, spetterà agli eredi mettere in liquidazione la società stessa.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per