La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 25/06/2014, ha confermato che nell’eventualità venga a mancare la pluralità dei soci in una società di persone, questa deve essere ricostituita entro 6 mesi.
Laddove la pluralità dei soci non venisse ricostituita entro 6 mesi e, medio tempore, sopravvenisse il decesso dell’unico socio rimasto, ove questi non avesse già provveduto a liquidare la società, spetterà agli eredi mettere in liquidazione la società stessa.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati