La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 25/06/2014, ha confermato che nell’eventualità venga a mancare la pluralità dei soci in una società di persone, questa deve essere ricostituita entro 6 mesi.
Laddove la pluralità dei soci non venisse ricostituita entro 6 mesi e, medio tempore, sopravvenisse il decesso dell’unico socio rimasto, ove questi non avesse già provveduto a liquidare la società, spetterà agli eredi mettere in liquidazione la società stessa.

L’applicazione d’ufficio dei tassi medi: il ruolo integrativo dei decreti ministeriali nella legge sull’usura
Con ordinanza n°31422, depositata il 2.12.2025, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di


