Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?

In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pubblicizzato avrebbe dovuto essere inclusa anche la polizza assicurativa sottoscritta con la finanziaria opposta.

Il CTU – le cui conclusioni sono state condivise dal giudicante – ha chiarito due aspetti fondamentali:

📌 In fatto, la polizza era facoltativa, come espressamente indicato nel testo contrattuale;

📌 In diritto, la normativa di riferimento prevede chiaramente che le polizze di natura facoltativa non debbano essere incluse nel calcolo del T.A.E.G. .

Una posizione, questa, ritenuta in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 3460/2024), che, seppur in tema di determinazione del TEG (e non del TAEG) ha più volte ribadito che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di finanziamento, le spese assicurative vanno considerate solo se necessarie per l’ottenimento del credito.

Tuttavia, nel caso specifico, l’art. 18 del contratto di finanziamento — evidenziato in grassetto e con carattere maggiore rispetto al resto del testo — recitava testualmente:
“Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.”

Per tale ragione, l’opposizione del cliente è stata respinta.

Tribunale di Roma, sentenza n. 2086:2025

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