La Corte di giustizia UE, con sentenza 24 febbraio 2022 cause riunite C-143/20 A e C-213/20, ha stabilito che l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni precontrattuali al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita “unit–linked” a capitale variabile collegato a un fondo di investimento. In particolare, la compagnia assicuratrice deve comunicare le informazioni precontrattuali al consumatore prima dell’adesione al contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati