La Corte di Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 25 gennaio 2022 n. 2093, ha stabilito che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità (deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi) del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e