La Corte di Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 25 gennaio 2022 n. 2093, ha stabilito che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità (deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi) del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati