La Corte di Cassazione civile, sez. VI,-2, con ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10178, ha stabilito che in caso di risoluzione giudiziale e di risarcimento dei danni da provare a norma dell’art. 1223 c.c., la parte ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra, sebbene nella sola misura del versato e non nella misura pari al doppio del versato.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,