La Corte di Cassazione civile, sez. VI,-2, con ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10178, ha stabilito che in caso di risoluzione giudiziale e di risarcimento dei danni da provare a norma dell’art. 1223 c.c., la parte ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra, sebbene nella sola misura del versato e non nella misura pari al doppio del versato.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


