La Corte di Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza 23 settembre 2021 n. 25813, ha stabilito che La presunzione legale di maggior reddito fondata sulle operazioni bancarie, come prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, si applica alla generalità dei contribuenti e, dunque, anche alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa. Secondo questa ordinanza, in relazione a tali ultimi soggetti, tuttavia, rilevano solo i movimenti di versamento, non potendosi dedurre una maggiore capacità contributiva dai prelevamenti di fondi.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


