La Corte di Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza 23 settembre 2021 n. 25813, ha stabilito che La presunzione legale di maggior reddito fondata sulle operazioni bancarie, come prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, si applica alla generalità dei contribuenti e, dunque, anche alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa. Secondo questa ordinanza, in relazione a tali ultimi soggetti, tuttavia, rilevano solo i movimenti di versamento, non potendosi dedurre una maggiore capacità contributiva dai prelevamenti di fondi.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,