La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 10985/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che nel procedimento per la nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata, è ammessa la pronuncia sulle spese laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti «le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c.».

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG