La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 10985/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che nel procedimento per la nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata, è ammessa la pronuncia sulle spese laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti «le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c.».

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per