La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30435/2022 ha ribadito un suo consolidato orientamento, per cui laddove la società sia sciolta e in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale, e quindi sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all’attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest’ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


