La Corte di Cassazione civile, Sez. 3, con sentenza del 16 marzo 2021 n. 7283, ha stabilito che se il titolo di provenienza sia una sentenza soggetta a impugnazione, ancorché trascritta (la trascrizione non mette al riparo l’acquirente dalle conseguenze della successiva riforma o annullamento della sentenza), il notaio deve verificarne il passaggio in giudicato, e in mancanza informare le parti riguardo al difetto di stabilità del titolo di acquisto. In caso contrario, è contrattualmente responsabile per i danni.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG