La Corte di Cassazione civile, Sez. 3, con sentenza del 16 marzo 2021 n. 7283, ha stabilito che se il titolo di provenienza sia una sentenza soggetta a impugnazione, ancorché trascritta (la trascrizione non mette al riparo l’acquirente dalle conseguenze della successiva riforma o annullamento della sentenza), il notaio deve verificarne il passaggio in giudicato, e in mancanza informare le parti riguardo al difetto di stabilità del titolo di acquisto. In caso contrario, è contrattualmente responsabile per i danni.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,