La Corte di Cassazione civile, Sez. 3, con sentenza del 16 marzo 2021 n. 7283, ha stabilito che se il titolo di provenienza sia una sentenza soggetta a impugnazione, ancorché trascritta (la trascrizione non mette al riparo l’acquirente dalle conseguenze della successiva riforma o annullamento della sentenza), il notaio deve verificarne il passaggio in giudicato, e in mancanza informare le parti riguardo al difetto di stabilità del titolo di acquisto. In caso contrario, è contrattualmente responsabile per i danni.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per