La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 32533/2022, ha stabilito che in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, la Corte d’Appello (o anche la Corte di Cassazione, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatti) accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore e, dunque, se le spese della procedura e il compenso del curatore debba essere posti a carico del creditore istante (quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) ovvero a carico del debitore persona fisica, (ove, con il suo comportamento, abbia dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale).

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per