La Cassazione Civile, con sentenza n°23651 del 06/11/2014, ha statuito che il socio che emette assegni bancari sul conto della società, per conto di terzi e appone a tali assegni la propria firma a nome e per conto della società, senza alcuna delega, si assume la totale responsabilità (ai sensi dell’art.2320 c.c.) e in caso di fallimento della società è assoggettabile al fallimento in proprio.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
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