La Cassazione Civile, con sentenza n°23651 del 06/11/2014, ha statuito che il socio che emette assegni bancari sul conto della società, per conto di terzi e appone a tali assegni la propria firma a nome e per conto della società, senza alcuna delega, si assume la totale responsabilità (ai sensi dell’art.2320 c.c.) e in caso di fallimento della società è assoggettabile al fallimento in proprio.

Segnalazioni CRIF e preavviso comunicato tramite area riservata: il Tribunale di Nocera Inferiore ne conferma la legittimità
Con ordinanza del 27.2.2026, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da un debitore, che lamentava l’illegittimità


