La Cassazione Civile, con sentenza n°23651 del 06/11/2014, ha statuito che il socio che emette assegni bancari sul conto della società, per conto di terzi e appone a tali assegni la propria firma a nome e per conto della società, senza alcuna delega, si assume la totale responsabilità (ai sensi dell’art.2320 c.c.) e in caso di fallimento della società è assoggettabile al fallimento in proprio.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per