La Cassazione Civile, con sentenza n°23651 del 06/11/2014, ha statuito che il socio che emette assegni bancari sul conto della società, per conto di terzi e appone a tali assegni la propria firma a nome e per conto della società, senza alcuna delega, si assume la totale responsabilità (ai sensi dell’art.2320 c.c.) e in caso di fallimento della società è assoggettabile al fallimento in proprio.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati