La Cassazione Civile, con sentenza n°23651 del 06/11/2014, ha statuito che il socio che emette assegni bancari sul conto della società, per conto di terzi e appone a tali assegni la propria firma a nome e per conto della società, senza alcuna delega, si assume la totale responsabilità (ai sensi dell’art.2320 c.c.) e in caso di fallimento della società è assoggettabile al fallimento in proprio.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,