Schiamazzi fuori dal bar? Il controllo spetta al comune…

In un precedente articolo era già stato affrontato il tema circa la responsabilità dell’esercente in merito agli schiamazzi fuori dal bar. Infatti, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III del 10 marzo 2015 n. 9633, si era affermato il principio secondo cui il gestore di un bar è responsabile per gli schiamazzi e […]
Schiamazzi fuori dal bar? Il controllo spetta al comune…

In un precedente articolo era già stato affrontato il tema circa la responsabilità dell’esercente in merito agli schiamazzi fuori dal bar.

Infatti, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III del 10 marzo 2015 n. 9633, si era affermato il principio secondo cui il gestore di un bar è responsabile per gli schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del suo locale, con disturbo delle persone.

Tale responsabilità veniva comunque legata alla dimostrazione che il gestore non avesse esercitato il doveroso controllo sulla condotta della clientela e, parimenti, provando l’esistenza di un nesso di casualità fra tale omissione ed i disturbi e gli schiamazzi.

Tale posizione della Cassazione era fondata sul fatto che il potere coercitivo dell’esercente, nei confronti dei clienti al di fuori del locale, è pressoché nullo.

Infatti, in caso di rifiuto degli avventori stessi a mantenere un comportamento silenzioso, non può essere assoggettato a sanzione il titolare del locale (privo di ogni potere di controllo) in luogo di coloro che, concretamente, tengono la condotta molesta.

Un ulteriore passo avanti è avvenuto con la recentissima sentenza del Tar della Lombardia.

Infatti, con la sent. n. 1255/2017, il Tar ha affrontato la questione relativa al divieto di stazionamento degli avventori dei locali negli spazi esterni.

Tale sentenza ha espresso un principio di grande rilevanza poiché ha stabilito che il controllo sulla abusività – o meno –  della permanenza  dei clienti all’esterno di un bar, rientra nella competenza del Comune e non del gestore del bar.

Infatti, il gestore vede delimitata l’area di esercizio della propria attività di somministrazione e, all’interno di tale area, deve adottare ogni precauzione (isolamento acustico) per evitare di arrecare disturbo al vicinato.

Al contrario, al gestore del locale non può essere imposto di vigilare sulle condotte degli avventori serbate in strada e, comunque, al di fuori degli spazi gestiti dall’esercente.

Negli spazi pubblici, infatti, l’onere di vigilare sul rispetto delle norme spetta al Comune.

Il quadro complessivo resta, dunque, connotato da incertezza e l’eventuale valutazione delle condotte da adottare dovrà essere effettuata caso per caso.

Francesco avv. Innocenti                                                    Dott.ssa Claudia Peppe

www.studiolegaleinnocenti.com

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