La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza n. 16864/20 depositata il 10 agosto, ha stabilito che, posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 61/2000 prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG