La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza n. 16864/20 depositata il 10 agosto, ha stabilito che, posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 61/2000 prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per