La Corte di Cassazione sez. I Civile, con sentenza n. 11147/20 depositata il 10 giugno, ha stabilito che al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari e tanto in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost. e dall’art 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e pertanto, non è degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati