La Corte di Cassazione Penale sez. III, con delibera n°10596 del 19/03/2020, ha stabilito che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., l’uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti deve dipendere da un’attività di somministrazione la quale sia stata effettuata o agevolata dall’agente e risulti funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali (esclusa l’aggravante de quo, atteso che la vittima aveva fumato volontariamente uno spinello).

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
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