La Corte di Cassazione Penale sez. III, con delibera n°10596 del 19/03/2020, ha stabilito che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., l’uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti deve dipendere da un’attività di somministrazione la quale sia stata effettuata o agevolata dall’agente e risulti funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali (esclusa l’aggravante de quo, atteso che la vittima aveva fumato volontariamente uno spinello).
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati