Se l’appello è inammissibile le spese non vanno compensate

La Corte di Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 3 marzo 2022 n. 7024, ha stabilito che la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.

Condividi:

Altri articoli