Se privo di data l’assegno vale come promessa di pagamento

La Corte di Cassazione civile, Sez. II, con ordinanza del  6 luglio 2021 n. 19051, ha stabilito che l’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto.

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