Con sentenza pubblicata l’8 aprile 2026, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di un correntista che chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia e i SIC, effettuata dalla banca. L’attore lamentava l’assenza di preavviso, l’erroneità dell’istruttoria sulla sua situazione finanziaria e collegava la segnalazione al mancato accesso a un finanziamento Covid e a una surroga di mutuo, oltre che a un pregiudizio reputazionale in quanto amministratore di condominio.
Applicazione del principio della “ragione più liquida”
La decisione si fonda in modo dichiarato sul principio processuale della c.d. “ragione più liquida”, desunto dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di definire la causa sulla base della questione di più agevole e immediata soluzione, anche se logicamente subordinata rispetto ad altre questioni di merito o di rito. In questo solco, già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. 5805/2017 e Cass. 20557/2020), il Tribunale precisa che l’art. 276, comma 2, c.p.c. impone sì di esaminare prima le questioni pregiudiziali di rito, ma lascia al giudice la libertà di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella “più liquida”.
Nel caso concreto, ciò si traduce nella scelta di decidere la causa esclusivamente sotto il profilo del difetto di prova del danno, ritenuto manifestamente insussistente, reputando superfluo – in un’ottica di economia processuale – affrontare la più complessa questione della responsabilità della banca sulla legittimità o meno della segnalazione.
La domanda di danno patrimoniale e la debolezza della prova
Sul versante patrimoniale, l’attore sosteneva che la segnalazione a sofferenza, non preceduta da preavviso, avesse determinato una riduzione del proprio reddito, impedendogli l’accesso a un finanziamento Covid e alla surroga del mutuo a condizioni più favorevoli, con conseguente aggravamento della situazione familiare e lavorativa. A supporto, produceva esclusivamente una consulenza tecnica di parte, volta a dimostrare la contrazione del fatturato nel periodo interessato.
Il Tribunale qualifica correttamente la CTP come mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che può fungere solo da supporto argomentativo agli scritti dell’avvocato. In assenza di ulteriori elementi documentali o testimoniali idonei a dimostrare sia l’effettiva perdita economica sia il nesso causale con la segnalazione contestata, il giudice reputa tale supporto “troppo fragile” per sorreggere una domanda risarcitoria di tale portata.
Il danno all’immagine come “danno conseguenza”, non in re ipsa
Quanto al danno non patrimoniale, l’attore lamentava un pregiudizio all’immagine e alla reputazione personale e professionale, evidenziando la particolare rilevanza della reputazione per chi svolge l’attività di amministratore di condominio e prospettando il rischio di perdere incarichi o opportunità di lavoro. Tale allegazione, tuttavia, rimaneva generica e, soprattutto, priva di riscontri concreti, essendosi limitata – per di più solo nella terza memoria – a prospettare in via ipotetica una possibile perdita di chance professionali.
Il Tribunale richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione (tra cui ord. n. 20885/2019 e n. 7594/2018) secondo cui il danno all’immagine e alla reputazione, anche in ipotesi di segnalazione illegittima in Centrale Rischi, non costituisce un danno “in re ipsa”, ma un “danno conseguenza” che deve essere specificamente allegato e provato. In linea con tale indirizzo, la sentenza ribadisce che non è sufficiente la mera lesione dell’interesse tutelato (l’onore o la reputazione), essendo necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito, anche per presunzioni, ma pur sempre sulla base di fatti storici circostanziati.
L’onere della prova e le implicazioni per il contenzioso bancario
Il punto di caduta della decisione è nettissimo: “difetta la prova del danno, del suo ammontare e del nesso di causalità tra lo stesso e il comportamento che si assume illegittimo – il cui onere gravava sull’attore”. La causa viene pertanto definita in applicazione della “ragione più liquida”, rigettando la domanda per mancata dimostrazione del danno, senza affrontare la questione – potenzialmente foriera di un più ampio confronto giurisprudenziale – della liceità della segnalazione a sofferenza.
Per la prassi del contenzioso bancario in materia di Centrale Rischi e SIC, la pronuncia conferma due direttrici ormai chiare:
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la domanda risarcitoria non può fondarsi su enunciazioni astratte o su una CTP isolata, ma richiede una rigorosa ricostruzione causale tra segnalazione e specifici pregiudizi economici (es. dinieghi di affidamenti, maggiori oneri finanziari effettivamente sopportati, perdita di contratti, ecc.);
il danno all’immagine e alla reputazione non è presunto, ma va provato nelle sue ricadute concrete, in linea con l’orientamento di Cassazione in tema di “danno conseguenza” e liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.



