La Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza dell’8 novembre 2021 n. 32406, ha stabilito che, secondo il principio di autoresponsabilità, il figlio maggiorenne non deve adusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo o di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e, nella valutazione degli indici di rilevanza, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento va ponderata con rigore crescente con il crescere dell’età del figlio.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati