Il Tribunale di Prato, con sentenza 27 settembre 2021 n. 669, ha stabilito che la compagnia telefonica è responsabile dei danni subiti dall’utente qualora i dati della SIM a lui intestata vengano carpiti fraudolentemente e utilizzati per compiere illecite operazioni tramite il servizio di home banking che richieda sistemi di autenticazione con l’utilizzo della suddetta SIM. Responsabile solidale con la compagnia telefonica è anche la banca che a sua volta non abbia adottato idonee misure di sicurezza per evitare che terzi non autorizzati accedessero al servizio di home banking. È comunque rilevante, ai fini della determinazione del danno, la condotta colposa del titolare del conto e della SIM che una volta avvedutosi della sottrazione dei dati della SIM e dei tentativi di intrusione da parte di terzi sul conto corrente, non ne abbia dato immediata informativa alla banca.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato