La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 2 febbraio 2021, n. 2280, ha stabilito che L’autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand’anche uni-personale, rispetto ai suoi soci e ai suoi amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine, sono istituti inscalfibili. Per questo motivo è stato respinto un ricorso promosso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 23/07/2019 di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione di un complesso di beni di una società fallita all’esito di una procedura competitiva svoltasi ai sensi dell’art. 107 L.F.
Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e