Sulla scia resa dalle Sezioni Unite con la sentenza n°19597/2020, la Corte di Cassazione ribadisce che “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì a una <soglia> costituita dal TEGM, incrementato dalla maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 della l. n. 108/1996; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.“.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati