Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 settembre 2021, ha stabilito che il termine di cui all’art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54- ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020) decorre non alla cessazione della sospensione, ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata; evento quest’ultimo che non può che ritenersi realizzato all’esito di accertamento ad hoc , nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione (da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni