Il Tribunale di Milano, con il decreto dell’11 aprile 2022, ha stabilito che, in presenza di un unico immobile nell’attivo della procedura, già aggiudicato all’incanto in sede di esecuzione forzata prima della sua apertura, il riparto tra i creditori deve tenere conto, non solo delle spese direttamente imputabili alla liquidazione del cespite, ma anche di una quota delle spese generali sostenute nel corso della medesima procedura, compresi quindi i compensi spettanti all’organismo di composizione della crisi e al difensore del sovraindebitato, che lo abbia assistito nel procedimento che ha condotto all’apertura della liquidazione dei beni.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per