La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 29 luglio 2021 n. 21828, ha stabilito che L’Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui all’art. 12 della legge n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,