La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 29 luglio 2021 n. 21828, ha stabilito che L’Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui all’art. 12 della legge n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e