La Corte di Cassazione civile, sez. II, con ordinanza del 6 luglio 2022 n. 21435, ha stabilito che al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto attraverso l’opportuna indagine interpretativa, sicchè, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni