La Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 13143/2022, ha stabilito che la domanda di insinuazione al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale determina l’interruzione della prescrizione nei confronti dei suoi coobbligati. Infatti, la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito. L’estensione di tale effetto al terzo obbligato al risarcimento del danno implica che quest’ultimo è responsabile, ai sensi dell’art. 2055 c.c., per la perdita subita dagli investitori che hanno proposto istanza di insinuazione al passivo.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e