La Corte di Cassazione Civile sez. III con sentenza n°7964 del 20/04/2020, ha stabilito che laddove sia dedotta o provata l’esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico -legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG