La Corte di Cassazione Civile sez. III con sentenza n°7964 del 20/04/2020, ha stabilito che laddove sia dedotta o provata l’esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico -legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati