La Corte di Cassazione Civile sez. III con sentenza n°7964 del 20/04/2020, ha stabilito che laddove sia dedotta o provata l’esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico -legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,