La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle formalità per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, ordinate dal giudice dell’esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo di una procedura di esecuzione immobiliare. La suprema Corte ha infatti ribadito che l’art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 – rubricato «Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» – trova applicazione soltanto per le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e di ipoteche, nonché dell’assegnazione prevista dall’art. 85, che siano richieste dal concessionario per la riscossione.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni