Tassabile la cancellazione dell’ipoteca giudiziale non eseguita dall’agente della riscossione

La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle formalità per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, ordinate dal giudice dell’esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo di una procedura di esecuzione immobiliare. La suprema Corte ha infatti ribadito che l’art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 – rubricato «Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» – trova applicazione soltanto per le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e di ipoteche, nonché dell’assegnazione prevista dall’art. 85, che siano richieste dal concessionario per la riscossione.

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