La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle formalità per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, ordinate dal giudice dell’esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo di una procedura di esecuzione immobiliare. La suprema Corte ha infatti ribadito che l’art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 – rubricato «Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» – trova applicazione soltanto per le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e di ipoteche, nonché dell’assegnazione prevista dall’art. 85, che siano richieste dal concessionario per la riscossione.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati