La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle formalità per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, ordinate dal giudice dell’esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo di una procedura di esecuzione immobiliare. La suprema Corte ha infatti ribadito che l’art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 – rubricato «Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» – trova applicazione soltanto per le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e di ipoteche, nonché dell’assegnazione prevista dall’art. 85, che siano richieste dal concessionario per la riscossione.
Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e