La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, con ordinanza del 15 febbraio 2022 n. 4843, ha stabilito che, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è consentito il mantenimento dell’agevolazione ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti imputabili alla parte obbligata, inevitabili ed imprevedibili.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati