Il Tribunale di Benevento, con sentenza dell’ 8 ottobre 2021, ha stabilito che la normativa antiusura (art. 644 c.p.) prevede che nella determinazione del tasso usurario si debba tenere conto di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito. Di conseguenza, anche la commissione di anticipata estinzione deve essere ricompresa nel calcolo del Tasso Effettivo Globale ai fini della valutazione di usurarietà del contratto.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati