La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “Strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del D.Lgs. n°58/1998”.

Segnalazioni CRIF e preavviso comunicato tramite area riservata: il Tribunale di Nocera Inferiore ne conferma la legittimità
Con ordinanza del 27.2.2026, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da un debitore, che lamentava l’illegittimità


