La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con sentenza n. 23819/20 depositata l’11 agosto, ha stabilito che sono ammissibili i colloqui con i congiunti dei detenuti sottoposti al regime differenziato disciplinato dall’art. 41-bis ord. pen., da eseguirsi mediante la piattaforma Skype for business, ciò in ragione del fatto che detti colloqui sono registrabili e controllabili da postazione remota, in modo tale da rispettare le restrizioni cui sono sottoposti i detenuti al c.d. “carcere duro”.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,