La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con sentenza n. 23819/20 depositata l’11 agosto, ha stabilito che sono ammissibili i colloqui con i congiunti dei detenuti sottoposti al regime differenziato disciplinato dall’art. 41-bis ord. pen., da eseguirsi mediante la piattaforma Skype for business, ciò in ragione del fatto che detti colloqui sono registrabili e controllabili da postazione remota, in modo tale da rispettare le restrizioni cui sono sottoposti i detenuti al c.d. “carcere duro”.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati