La Corte di Cassazione, sez. V Penale, con sentenza n. 13273/20 depositata il 29 aprile, ha stabilito che la circostanza aggravante speciale del rapporto di coniugio (art. 577, comma 2, c.p.) è pienamente applicabile a prescindere dalla coabitazione e nonostante sia intervenuta la separazione tra l’imputato e la persona offesa.
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È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati