La Corte di Cassazione, sez. V Penale, con sentenza n. 13273/20 depositata il 29 aprile, ha stabilito che la circostanza aggravante speciale del rapporto di coniugio (art. 577, comma 2, c.p.) è pienamente applicabile a prescindere dalla coabitazione e nonostante sia intervenuta la separazione tra l’imputato e la persona offesa.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,