Usura nel mutuo e polizza assicurativa: per la Cassazione il costo dell’assicurazione entra nel calcolo anche nei contratti ante 2010 (Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2026, n. 27925)

Massime (non ufficiali)

  1. Costi assicurativi e usura. Ai fini della verifica dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate, in conformità all’art. 644, comma 4, c.p., anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che risultino collegate alla concessione del finanziamento. Il ricorso che censuri la decisione di merito conforme a tale orientamento è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  2. Prova del collegamento. Il collegamento tra la spesa assicurativa e l’erogazione del credito può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è presunto in caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità.
  3. Rateo assicurativo ed estinzione anticipata. È inammissibile, in quanto questione nuova, la censura con cui si sostiene per la prima volta in Cassazione che i costi assicurativi andavano computati non per intero, ma solo fino all’estinzione anticipata del mutuo e in proporzione al capitale residuo.
  4. Onere della prova nella ripetizione. La valutazione con cui il giudice di merito ritiene assolto l’onere probatorio del mutuatario che agisce in ripetizione, sulla base del piano di ammortamento prodotto dalla banca e non contestato e delle conclusioni del CTU, si risolve nell’apprezzamento di prove non legali, non sindacabile in Cassazione.

Il caso

Nel 1999 una società stipula un mutuo fondiario ipotecario, estinto anticipatamente il 1° gennaio 2010. Dopo una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., la mutuataria agisce in ripetizione di indebito oggettivo, chiedendo la declaratoria di nullità della clausola sugli interessi e la restituzione di € 193.969,68.

La tesi è lineare: il tasso soglia era pari al 7,35%, mentre il TAEG applicato, comprensivo dei costi di finanziamento e di quelli assicurativi, raggiungeva l’8,10%.

Il Tribunale di Lecce accoglie la domanda, disattendendo le conclusioni del CTU, che aveva individuato un tasso del 7,03%. La Corte d’appello di Lecce (sent. n. 713/2022) conferma: ai fini dell’usura non si può fare riferimento alle modalità di rilevazione stabilite da Banca d’Italia e MEF, ma occorre un’interpretazione “onnicomprensiva”, tale da includere tutte le voci di costo collegate all’erogazione del credito, compresi i costi assicurativi. Ritiene inoltre provato l’indebito sulla base del piano di ammortamento prodotto dalla banca e non contestato.

La banca ricorre in Cassazione con due motivi. Il mutuatario non si costituisce. La Prima Sezione dichiara il ricorso inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.

Commento

  1. La tesi della banca: istruzioni ante 2010 e simmetria

Il primo motivo poggiava su un argomento ricorrente nel contenzioso sui mutui di più risalente stipulazione. Secondo la banca:

  • per i contratti conclusi prima del 2010, le istruzioni della Banca d’Italia non includevano i costi assicurativi nella rilevazione del tasso globale;
  • inserirli nel TEG del singolo contratto, ma non nel TEGM da cui deriva la soglia, avrebbe alterato il confronto, in violazione del criterio di simmetria;
  • la polizza non sarebbe un corrispettivo del finanziamento, ma il prezzo di una prestazione indennitaria dovuta dall’assicuratore al verificarsi del sinistro, al pari della commissione di estinzione anticipata.
  1. La risposta della Corte: conta il collegamento con il credito

La Corte non entra nel merito della questione della simmetria. Dichiara il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza d’appello è conforme a un orientamento definito “consolidato”, che richiama testualmente da Cass. n. 17358/2026 e dai precedenti ivi citati (Cass. n. 3025/2022; n. 29501/2023; n. 32538/2023; n. 21831/2025).

Il fondamento è l’art. 644, comma 4, c.p., secondo cui nella determinazione del tasso usurario si tiene conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Il criterio decisivo è quindi il collegamento con la concessione del finanziamento, non la natura indennitaria della prestazione assicurativa né il contenuto delle istruzioni di vigilanza vigenti all’epoca.

La Corte ricorda che la stessa soluzione è adottata per i costi assicurativi nella cessione del quinto (Cass. n. 5593/2025; Cass. n. 29501/2023) e richiama un filone risalente almeno a Cass. n. 8806/2017 (oltre a Cass. n. 22458/2018, n. 35102/2022 e n. 31734/2023).

  1. La presunzione di collegamento in caso di contestualità

Il passaggio di maggiore impatto pratico riguarda la prova. Il collegamento:

  • può essere dimostrato con qualunque mezzo;
  • si presume quando la spesa assicurativa è contestuale all’erogazione del mutuo.

Nel caso deciso la Corte d’appello aveva ritenuto che si trattasse di “spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, che il debitore ha dovuto sopportare per l’erogazione del mutuo e che evidentemente sono dirette a tutelare in primo luogo gli interessi della banca”. Per la Cassazione è un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità.

Ne deriva che la partita sul collegamento si gioca interamente nei gradi di merito. In presenza di contestualità, spetta in concreto alla banca allegare e provare gli elementi idonei a superare la presunzione.

  1. Il rateo della polizza: una difesa da proporre subito

Il secondo profilo del primo motivo è forse il più interessante sul piano tecnico. La banca sosteneva che il premio non dovesse essere computato per intero, perché il mutuo era stato estinto prima della fine della copertura e perché il premio andava parametrato al solo capitale residuo.

La Corte non lo esamina: è una questione nuova, mai sottoposta al giudice di merito. L’argomento, dunque, resta aperto, ma va sollevato in primo grado e sostenuto, se del caso, con un apposito quesito al CTU. Proporlo per la prima volta in Cassazione significa perderlo.

  1. Onere della prova e piano di ammortamento non contestato

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., sostenendo che il piano di ammortamento, la non contestazione e la CTU non bastassero a provare l’indebito. Anche questa censura è inammissibile, perché chiede alla Corte una nuova valutazione di prove liberamente apprezzabili dal giudice di merito.

L’indicazione è chiara: se la banca produce il piano di ammortamento e non ne contesta il contenuto, quel documento può diventare la base del ricalcolo a favore del mutuatario.

Indicazioni operative

Per il mutuatario

  • Nella verifica dell’usura vanno considerati anche i costi assicurativi collegati al finanziamento, pure nei contratti anteriori al 2010.
  • Va documentata la contestualità tra polizza ed erogazione, che fa scattare la presunzione di collegamento.
  • La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e il piano di ammortamento prodotto dalla banca sono strumenti utili per costruire la domanda.

Per la banca

  • Non basta affidarsi alle istruzioni della Banca d’Italia vigenti alla stipula: va contrastata nel merito la presunzione di collegamento, con elementi concreti sulla effettiva facoltatività e autonomia della polizza.
  • Le contestazioni sul calcolo del premio (estinzione anticipata, pro rata, capitale residuo) vanno sollevate in primo grado e portate all’attenzione del CTU.
  • Il piano di ammortamento prodotto va controllato e, se necessario, contestato in modo specifico.

Conclusioni

L’ordinanza n. 27925/2026 non introduce un principio nuovo, ma ne certifica il consolidamento al punto da dichiarare inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c., il ricorso che lo mette in discussione. Per i mutui stipulati prima del 2010, l’argomento delle istruzioni di vigilanza e della simmetria non ha superato il vaglio di ammissibilità.

Il messaggio, per entrambe le parti, riguarda soprattutto il metodo. Il collegamento tra polizza e credito è un fatto da provare o da contrastare davanti al giudice di merito. Le difese più sofisticate, come quella sul rateo del premio dopo l’estinzione anticipata, valgono solo se proposte per tempo.

Cass. n. 27925-2026

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