Centrale Rischi e natura della segnalazione “rischi a scadenza”: alcuni chiarimenti della Corte di Appello di Genova

Con la sentenza n°187/2026, la Corte diAppello di Genova ha affrontato una questione di grande rilievo pratico nel contenzioso bancario: fino a che punto un istituto di credito è tenuto ad adempiere a un’ordinanza cautelare di rimozione da banche dati?

Il Caso

La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento al consumo stipulato nell’ottobre 2018. In occasione dell’emergenza pandemica, il consumatore aveva legittimamente esercitato il diritto alla sospensione delle rate ai sensi dell’art. 56 del DL n°18/2020. Tuttavia, a seguito della cessione del credito, l’istituto bancario aveva avviato solleciti di pagamento e iscritto il cliente nelle banche dati come inadempiente.

Il consumatore reagiva con un procedimento cautelare, all’esito del quale il Tribunale di Genova, con ordinanza del novembre 2021, ordinava la rimozione di ogni segnalazione del ricorrente come inadempiente presso qualsiasi banca dati, comminando una penale di € 500,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

La Questione Centrale: “Rischi a Scadenza” vs. Segnalazione di Inadempimento

La banca aveva rimosso la segnalazione di inadempimento, ma aveva mantenuto (o introdotto in sostituzione) la diversa segnalazione denominata “rischi a scadenza” nella Centrale Rischi. Il consumatore riteneva che tale segnalazione residua integrasse una violazione dell’ordinanza cautelare, chiedendo l’applicazione della penale per un importo complessivo di € 118.000,00.

La Corte d’Appello ha rigettato questa interpretazione, precisando che la segnalazione “rischi a scadenza” è una comunicazione obbligatoria per debiti verso banche superiori a € 30.000,00 e riguarda operazioni con scadenza contrattualmente fissata — tra cui prestiti personali, mutui ipotecari e operazioni di leasing — compatibile anche con un debitore che stia pagando regolarmente. Il precetto contenuto in un’ordinanza cautelare, accompagnato da una sanzione pecuniaria, deve essere interpretato in modo letterale e restrittivo: la sua portata inibitoria si estende solo alla segnalazione espressamente indicata nel provvedimento, e non ad altre segnalazioni non pregiudizievoli.

Il Dispositivo

La Corte d’Appello ha respinto sia l’appello principale del consumatore (diretto ad ottenere l’applicazione della penale di € 118.000,00), confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Genova, affermando, in buona sostanza, che l’ordinanza cautelare che inibisce la segnalazione del debitore come inadempiente nelle banche dati deve essere interpretata letteralmente: la sua portata inibitoria non si estende alle segnalazioni “a scadenza” di carattere obbligatorio e non pregiudizievole.

App.Genova n. 187 del 23.2.2026

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